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Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

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Stato 18 occorrenze

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

(Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro)

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio)

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge:

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) improntare il sistema delle ispezioni alla

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riguardo alle donne

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, nel rispetto dei seguenti principi e

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

» sono soppresse; b) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata

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